(massima n. 1)
Il provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall'art. 305, comma 2, c.p.p. — che si pone come norma eccezionale rispetto alla scadenza dei termini ordinari (art. 303 c.p.p.) — non può essere fondato su esigenze cautelari che riguardino soggetti diversi dall'interessato, ancorché indagati nell'ambito del medesimo procedimento, salvo che i complessi accertamenti da compiere nei confronti di costoro abbiano attitudine a riverberarsi, quanto meno in via mediata, sulla posizione probatoria dell'interessato medesimo.