(massima n. 1)
Nell'estendere, con il disposto del primo comma dell'art. 251 att. c.p.p., la nuova disciplina sulla durata della custodia cautelare anche ai procedimenti regolati dalle norme anteriormente vigenti, il legislatore non ha inteso prevedere eccezioni per quanto concerne le modalitą di calcolo dei termini massimi e di applicazione delle cause di sospensione al loro naturale decorso. (Fattispecie in tema di sospensione del corso della custodia cautelare).