(massima n. 2)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare che, nel caso previsto dall'art. 304, comma 2, c.p.p., è sottoposta alla duplice condizione che si tratti di taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e che il dibattimento abbia carattere di particolare complessità, non può trovare applicazione nei confronti di quei coimputati per i quali manchi la prima di dette condizioni; e ciò a differenza di quanto si verifica nel caso di mancanza dell'altra condizione, nella quale ipotesi l'operatività della sospensione anche per i coimputati la cui singola posizione non sia particolarmente complessa risulta giustificabile ove si consideri che la difficoltà di trattazione del dibattimento relativo ad un processo plurisoggettivo corrisponde ad una situazione cumulativa unitaria, mentre l'oggetto delle imputazioni conserva sempre un carattere necessariamente individuale, connotando le posizioni dei singoli coimputati e differenziandole fra loro, anche ai fini della disciplina delle misure cautelari; ragion per cui la regola della inscindibilità, se può valere rispetto alla condizione della complessità del dibattimento perché coinvolgente le posizioni di tutti i coimputati ai quali fa capo la situazione processuale unitaria, non è applicabile, invece, in riferimento alla natura delle singole imputazioni, onde la sospensione non può che riferirsi ai soli imputati chiamati a rispondere di delitti compresi nell'elencazione di cui al citato art. 407, comma 2, lett. a).