(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., per i dibattimenti particolarmente complessi relativi ai reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), stesso codice non viene meno per il fatto che, all'esito del giudizio di merito, la contestazione, sulla cui base la sospensione era stata concessa, sia stata esclusa o modificata in senso più favorevole all'accusato; conseguentemente il periodo di sospensione non può essere computato nei termini di carcerazione successivi o in quelli massimi previsti dall'art. 303. (Fattispecie in tema di spaccio di sostanze stupefacenti in cui con la sentenza di primo grado era stata esclusa l'aggravante dell'ingente quantità).