(massima n. 1)
Il dettato dell'art. 304, secondo comma, c.p.p., nel fare riferimento a “dibattimenti particolarmente complessi”, intende comprendere, in tale locuzione, le difficoltà e gli ostacoli attinenti sia al singolo processo, ivi inclusa l'esigenza di approfondimento della posizione di ciascun imputato e di escussione di numerosi testi, sia all'organizzazione di mezzi per la sua celebrazione. (Nella specie la Corte ha esemplificativamente indicato le esigenze di natura logistica connesse alla necessità di garantire l'incolumità dei testi e dei collaboranti o la traduzione degli imputati detenuti in luoghi diversi e lontani dalla sede del giudice).