(massima n. 1)
La motivazione dell'ordinanza che sospende il decorso dei termini di custodia cautelare alla stregua dei parametri di cui all'art. 304, secondo comma, c.p.p. e con riferimento alla particolare complessità del dibattimento, diventa un giudizio prognostico e come tale esula dalle concrete e contingenti modalità di esplicazione del dibattimento, purché determinate sulla base dei criteri legali e delle prassi organizzative. Ne consegue che l'ordinanza non è censurabile per motivi attinenti al successivo evolversi delle udienze (come, nella specie, per rinvii dovuti alla mancata comparizione di collaboranti o anche presunte carenze organizzative), né è possibile individuare nello status libertatis di altri coimputati argomento correttivo del fondamentale criterio fissato dalla legge.