(massima n. 1)
In tema di sospensione dei termini della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, il giudice non può decidere sulla sola istanza del pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella condizione di interloquire, scegliendo, a tal fine, le forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e di replicare; l'omissione di tali adempimenti determina una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la scarcerazione dell'imputato «ora per allora». (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che, ove l'istanza di sospensione venga formulata dal pubblico ministero fuori udienza, al giudice incombe l'obbligo di preavvertire la difesa ed instaurare un contraddittorio cartolare, con deposito di atti e scambio di memorie, ovvero orale, con la convocazione anche informale delle parti e relativa discussione).