(massima n. 1)
Nel caso di processi a carico di pił imputati, ad alcuni soltanto dei quali si riferiscano le cause di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare previste dall'art. 304, comma 1, lett. a) e b), e comma 4, č sufficiente, per escludere l'operativitą della sospensione anche nei confronti degli altri imputati, che costoro, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 304, chiedano la separazione della loro posizione, e non anche che questa venga effettivamente disposta.