(massima n. 1)
Il giudizio di complessitą, ex art. 304, comma secondo c.p.p. - che legittima la sospensione dei termini di custodia cautelare - ha carattere prognostico, dovendo essere formulato non con riguardo all'attivitą espletata ed esaurita, bensģ in ragione dell'attivitą da compiere ed implica un accertamento fattuale insindacabile in sede di legittimitą, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione adottata in sede di giudizio abbreviato, nel quale era stata disposta attivitą probatoria integrativa, ex art. 441 c.p.p., che aveva giustificato la complessitą sulla scorta del numero elevato di testimoni da esaminare, del tempo necessario per la discussione finale, dei concomitanti impegni del giudice e del carico di lavoro dell'ufficio).