(massima n. 1)
È ammissibile l'istanza di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio di comparizione, successivamente restituita dal pubblico ministero previa estrazione di copie, sussistendo l'interesse del richiedente a verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova sia avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che, nel ritenere inammissibile per carenza di interesse la richiesta di riesame proposta dell'indagato, aveva omesso di svolgere la richiesta attività di controllo sulla sussistenza del fumus commissi delicti).