(massima n. 1)
La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p. ricorre allorquando vengano inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso che occorre un quid pluris rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attivitą necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuitą dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilitą a ogni richiamo umanitario. (Nella specie, relativa a un omicidio commesso in un impeto di gelosia, č stato escluso che si potesse ravvisare tale aggravante nella mera reiterazione di colpi di coltello inferti alla vittima, atteso che tale reiterazione, essendo connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalitą causale e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, specie in considerazione del movente delittuoso).