(massima n. 1)
Qualora il sequestro probatorio riguardi cose che assumono la qualifica di corpo di reato, non č necessario offrire la dimostrazione della necessitą del sequestro stesso in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la qualitą di corpo del reato implica, per definizione, un vincolo necessario con la prova del reato e postula l'esistenza di un rapporto di immediatezza tra le cose e l'illecito penale, con conseguente necessaria efficacia probatoria diretta in ordine all'avvenuta commissione di un reato ed alla sua attribuibilitą ad un soggetto determinato.