(massima n. 1)
In tema di sequestro probatorio, il principio del "ne bis in idem" non preclude la possibilitą di disporre nuovamente la misura quando l'autoritą procedente sia chiamata a valutare elementi precedentemente non valutati. (Fattispecie relativa al sequestro di materiale informatico emesso relativamente al reato di dichiarazione fiscale infedele, dopo l'annullamento del precedente provvedimento emesso per il delitto di cui all'art. 326 c.p., disposto sul presupposto che l'indagato aveva ricevuto notizia dell'imminente verifica fiscale).