(massima n. 1)
L'art. 167, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza l'inosservanza dell'onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione, e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinario, ispirato alla ratio di garantire la celeritā e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale č rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione, a meno che sulla tempestivitā della proposizione della domanda non si sia formato un giudicato anche implicito.