(massima n. 1)
La parte convenuta, non costituita, nel rapporto processuale originario con l'attore, non č decaduta dalla facoltā di dedurre mezzi istruttori riguardanti la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti da un convenuto costituito, prima della notificazione della domanda riconvenzionale contro di essa rivolta e della valida instaurazione del rapporto processuale.