(massima n. 1)
La comparsa di risposta non sottoscritta dal difensore, mancando la certezza della sua provenienza, è nulla, essendo l'atto privo di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo. Tuttavia, allorquando la parte convenuta non si sia limitata a depositare in cancelleria una comparsa priva della sottoscrizione del difensore, ma abbia partecipato attivamente al giudizio senza che siano sorte contestazioni in ordine all'individuazione del procuratore costituito, la nullità non può essere pronunciata, ostandovi la sanatoria generale che il terzo comma dell'art. 157 c.p.c. fa derivare dal raggiungimento dello scopo dell'atto viziato.