(massima n. 1)
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un processo autonomo, completamente avulso e separato dal procedimento sommario di ingiunzione, ma solo l'ulteriore sviluppo, sia pure eventuale, della fase monitoria, caratterizzato dalla cognizione piena nel contraddittorio delle parti. Pertanto, una volta effettuata dal creditore, con l'istanza di decreto ingiuntivo, l'elezione di domicilio, questa, se non revocata o comunque sostituita, continua a spiegare efficacia anche nel giudizio di opposizione per tutti i casi nei quali un fatto processuale debba essere notificato personalmente alla parte. Conseguentemente, ove il creditore, con l'istanza di decreto ingiuntivo, abbia eletto domicilio presso il procuratore nominato per il procedimento monitorio ma, convenuto in opposizione, non si sia costituito, il giudizio di opposizione interrottosi per morte dell'opponente č validamente riassunto dagli eredi di quest'ultimo con atto notificato al creditore presso il domicilio da lui originariamente eletto.