(massima n. 1)
In tema di scioglimento della comunione, la disposizione di cui all'art. 1112 c.c., che stabilisce l'indivisibilitā del bene nel caso in cui la sua assegnazione in proprietā esclusiva ad uno dei condividendi ne comporti la cessazione dall'uso cui esso č destinato, trova applicazione esclusivamente nel caso in cui allo scioglimento della comunione si pervenga per via giudiziale, in quanto, nello scioglimento convenzionale, il potere dei comproprietari di addivenire allo scioglimento e di disporre dei beni implica anche il potere di mutarne l'uso e la destinazione originaria, sicché la possibilitā di divisione del bene non trova altri impedimenti se non quelli derivanti da ragioni fisiche o da vincoli posti da leggi speciali.