(massima n. 4)
Tra i motivi di particolare valore morale o sociale previsti dall'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 1, c.p., non rientra quello di terrorismo. La norma suddetta, invero, conferisce rilievo unicamente a valori obiettivamente riconosciuti dalla coscienza etica della collettività e detta, dunque, un parametro socio-morale, fondato sul consenso, palesemente inadatto al fenomeno del terrorismo, che la società civile ha rifiutato.