(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui sia necessario procedere all'anticipazione di un'udienza di discussione giā fissata (nella specie in appello) e non esista ancora un collegio designato (e quindi, a fortiori, non esista un presidente di detto collegio, nella specie perché, fissati all'inizio di ciascun anno i giorni della settimana dedicati alle udienze di discussione, la designazione dei collegi per ciascuna udienza avviene invece ogni tre mesi), č legittimo il provvedimento di anticipazione adottato dal presidente (del tribunale o della corte), dovendosi a tale ipotesi applicare in via analogica quanto disposto dall'art. 163 bis c.p.c. che, in analoga situazione di carenza di un giudice giā designato, attribuisce tale potere, in relazione all'anticipazione dell'udienza di prima comparizione, al presidente dell'organo giudicante.