(massima n. 1)
I termini per comparire in giudizio, stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c., sono fissati in relazione non ai luoghi delle possibili notificazioni, ma al luogo in cui la notificazione č realmente e validamente avvenuta. Pertanto, l'accertamento della nullitā della notificazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, mentre comporta la necessitā di rinnovare detta notificazione (art. 291, primo comma, c.p.c.), esclude l'ipotizzabilitā della nullitā della citazione stessa per insufficienza del termine di comparizione. La parte che intende avvalersi della notificazione di un atto processuale ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti per la validitā della medesima.