(massima n. 1)
In tema di impugnazione del testamento le manifestazioni morbose a carattere intermittente e ricorrente che, pur potendo escludere la capacitā di intendere e di volere, qualora la volontā testamentaria sia stata manifestata nel corso di tali episodi, lasciano integre negli intervalli le facoltā psichiche del soggetto, non sono assimilabili alle infermitā permanenti ed abituali che diano luogo a momenti di lucido intervallo. Tale diversitā di situazioni si ripercuote sull'onere della prova, in quanto mentre nella seconda ipotesi, qualora l'attore in impugnazione abbia fornito la prova di una infermitā mentale permanente, č a carico di chi afferma la validitā del testamento la dimostrazione che lo stesso fu posto in essere in un momento di lucido intervallo in quanto la normalitā presunta č l'incapacitā nella prima ipotesi, invece, quando cioč si tratta di malattia la quale nei periodi di intervallo consente la reintegrazione del soggetto nella normalitā della sua capacitā intellettiva, l'accertamento di fenomeni patologici anteriori all'atto di cui si controverte non č sufficiente ad integrare la prova rigorosa della sussistenza della incapacitā nel momento in cui l'atto stesso č stato compiuto.