(massima n. 1)
Nel giudizio d'appello disciplinato dal nuovo rito del lavoro, qualora la copia del decreto presidenziale, in calce a quella del ricorso introduttivo, consegnata all'appellato in sede di notifica, manchi dell'indicazione della data dell'udienza di discussione, contenuta invece nell'originale dell'atto stesso, si ha, non un'inesistente od invalida proposizione dell'impugnazione, bensì un'irregolare instaurazione del contraddittorio per violazione del principio sancito dall'art. 101 c.p.c., con la conseguente invalidità della dichiarazione di contumacia dell'appellato, il quale, ancorché non si sia tempestivamente attivato per la eliminazione di detti vizi, non avendovi dato causa (art. 157, terzo comma, c.p.c.), può opporre la nullità della chiamata in giudizio, senza che ne resti inficiata la validità dell'impugnazione proposta, con la conseguenza che a norma dell'art. 162, primo comma, c.p.c. deve essere disposto un nuovo procedimento di appello.