(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c. deve essere interpretata nel senso che la parte interessata ha l'onere di eccepire la nullità di un atto del processo (nella specie, violazione dell'art. 244 c.p.c. in tema di ammissione di prove testimoniali) nella prima istanza o difesa successiva all'atto stesso (o alla notizia di esso), ma non anche quello di reiterare l'eccezione in sede di precisazione di conclusioni. La mancata precisazione delle conclusioni, pertanto, non equivale a rinuncia, la quale può essere, al più, desumibile, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c., solo se l'eccezione non venga reiterata nel caso di precisazione delle conclusioni.