(massima n. 1)
La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, č affetta da una nullitā posta a tutela della sola parte pretermessa; solo questa potrā quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, c.p.c., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio.