(massima n. 1)
Dalla disamina della (complessa) disciplina delle nullitą processuali puņ desumersi il principio generale secondo cui la mancanza di una pronuncia «costitutiva» di nullitą da parte del giudice procedente consente, all'atto processuale viziato (in via assoluta o relativa), di produrre, comunque, i suoi effetti, con la conseguenza che, al fine di addivenire alla detta pronuncia, il giudicante deve rilevare la nullitą, se assoluta, (al pił tardi) prima di pronunziarsi nel merito della res dubia, e, se relativa, per effetto della tempestiva denunzia fattane dalla parte (che non vi abbia dato causa) nei termini di cui all'art. 157 (e, comunque, prima della sentenza). La mancanza di tale attivitą di rilevazione da parte del giudice di primo grado comporta la formazione, in seno alla resa pronuncia di merito, di una sottostante ed implicita statuizione di regolaritą formale del processo, rimediabile soltanto attraverso il tempestivo esperimento dei rituali mezzi di impugnazione (non totalmente devolutivi) dell'appello e del ricorso per cassazione, il cui utile esercizio postula una specifica, espressa deduzione dell'errore che si assume viziare la pronuncia impugnata, pena la formazione di un giudicato (cosiddetto «interno»), ostativo, per il giudice del gravame, ad ogni ulteriore verifica ex officio della regolaritą del primo giudizio (salve le ipotesi tassativamente previste dagli artt. 354 e 375 c.p.c.).