(massima n. 1)
Di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso. Qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma (sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente l'ingiunto avesse proposto nella specie opposizione all'esecuzione ex primo comma dell'art. 615 c.p.c., avanti al giudice competente per valore e per territorio, ai sensi degli artt. 17 e 27 c.p.c., lamentando che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata effettuata in un luogo con il quale egli non aveva alcun rapporto, poiché in tale deduzione si doveva ravvisare la prospettazione di una circostanza idonea a qualificare come giuridicamente inesistente la notificazione).