(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo posta eseguita ex art. 8 della legge n. 890 del 1982, il rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero il mancato recapito per temporanea assenza del destinatario (o per mancanza, inidoneitą od assenza delle persone sopra menzionate), obbliga l'ufficiale giudiziario a dare notizia, al destinatario medesimo, del compimento delle relative formalitą e del deposito del piego con raccomandata con avviso di ricevimento, con la conseguenza che l'omissione di tale attivitą comporta la nullitą della notifica.