(massima n. 1)
In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008 - applicabile "ratione temporis" alla notifica eseguita dopo l'entrata in vigore della legge di conversione - la notificazione č nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l'agente postale non ne dā notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata.