(massima n. 1)
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e la prova di tale consegna — alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante il predetto servizio — è offerta solo dall'avviso di ricevimento, la cui mancata allegazione all'originale implica perciò l'inesistenza della notifica (restando conseguentemente esclusa ogni possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c.) e impone, in mancanza di costituzione del destinatario, la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione.