(massima n. 1)
In tema di notificazioni a mezzo del servizio postale, poiché a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il perfezionamento si ha per verificato al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in presenza di contestazioni che investano specificamente la tempestivitą della notifica del ricorso (nella specie, per cassazione), non integra la prova certa una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo a individuarne l'autore e ad esplicitarne la finalitą. In tal caso, la prova rigorosa della consegna tempestiva dell'atto da notificare deve essere offerta attraverso la produzione (nella specie, ex art. 372 c.p.c., trattandosi di dimostrare l'ammissibilitą del ricorso) della ricevuta, rilasciata dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell'incarico affidatogli e del documento consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell'atto da notificare.