(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale e con riguardo alle ipotesi di mancata consegna del piego per temporanea assenza del destinatario, ovvero mancanza, rifiuto o inidoneitą della persona abilitata a riceverlo, la notificazione si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui il piego (non potuto consegnare) viene depositato presso l'ufficio postale, e, per il destinatario, nel momento in cui il piego viene ritirato, ovvero, in mancanza, quando interviene la cosiddetta «compiuta giacenza»; ove non sia possibile risalire documentalmente alla data di deposito del piego non consegnato presso l'ufficio postale e questa, collocandosi tra la data di spedizione del piego e quella di ritiro dello stesso da parte del destinatario, si ponga, in un arco temporale in cui viene a scadere un termine posto dalla legge a carico del notificante (nella specie, il termine perentorio assegnato per l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), incombe sul notificante l'onere di provare la tempestivitą della notifica, dovendo quest'ultima, in mancanza, considerarsi intempestiva.