(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il principio, derivante dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, secondo cui la notificazione a mezzo posta deve ritenersi perfezionata per il notificante con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 della L. n. 53 del 1994, essendo irrilevante la diversitą soggettiva dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, da comprovare mediante il riscontro documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalitą richieste presso l'Ufficio postale, non estendendosi il potere di certificazione, attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. alla data dell'avvenuta spedizione, e non essendo una regola diversa desumibile dal sistema della L. n. 53 del 1994. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso per cassazione spedito al sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza, come da attestazione dell'ufficio postale apposta su "striscette" meccanizzate applicate alle buste recanti le copie del ricorso notificate ai controricorrenti e da questi prodotte).