(massima n. 1)
Ai fini dell'accertamento della validità della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale ad un imprenditore, ricevuta da persona diversa dall'imprenditore individuale o dal rappresentante della società, la quale si sia dichiarata “autorizzata al ritiro della posta”, deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di “incaricato”, sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto; ne consegue che, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale persona, che l'ha accettato nella qualità anzidetta, occorre provare che il consegnatario non era né dipendente del notificando né addetto alla sede dell'impresa per non aver ricevuto neppure un incarico provvisorio e precario.