(massima n. 1)
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullitā della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non puō essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui č stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione č validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non č censurabile in sede di legittimitā, se non per vizi della relativa motivazione.