(massima n. 1)
In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell'art. 149 c.p.c., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della L. 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilitą del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove č stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, con cui si era ritenuta superata la presunzione di conoscenza della notificazione da parte del destinatario, siccome ricevuta dalla suocera dichiaratasi convivente, poiché dal certificato storico anagrafico risultava che il destinatario non risiedeva pił da quattro anni all'indirizzo presso cui era stata eseguita la notifica a mezzo posta).