(massima n. 1)
In presenza di convenzioni internazionali che abilitino alle notifiche processuali a mezzo del servizio postale, le modalità di consegna sono quelle proprie dei regolamenti del Paese di destinazione, tuttavia il giudice italiano non può recepire o ritenere efficaci norme di quel Paese che contrastino con le esigenze di ordine pubblico dell'Italia, tra le quali devono ricomprendersi quelle relative alla costituzione dei rapporti processuali, che può ritenersi legittima solo se è assicurata la fondamentale e irrinunciabile esigenza dell'integrità del contraddittorio, da realizzare o attraverso la diretta relazione (tramite la notifica dell'atto) tra l'attore e il convenuto, o attraverso la consegna del plico a persone specificamente individuate in ragione di un rapporto cui l'ordinamento del Paese destinatario ritiene di dover dare rilevanza. (Nella specie è stata ritenuta la nullità della notifica di un atto di citazione effettuata in Austria a mezzo del servizio postale, secondo le disposizioni della convenzione italo-austriaca resa esecutiva con la legge n. 342 del 1977, in quanto non effettuata direttamente al destinatario, né presso il suo domicilio, bensì presso uno studio legale con cui il destinatario aveva «altri» rapporti, ossia rapporti diversi da quelli relativi al processo cui la notifica era inerente).