(massima n. 1)
L'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 c.c. determina l'invalidità dei testamento non si identifica in una genetica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, rilevando. che in essa si era fatto riferimento ad elementi indiziari che di per sè erano rappresentativi di una generica riduzione della capacità di intendere e di volere, senza effettivamente valutare — sulla base di adeguata e specifica disamina della portata dei dati clinici, di quelli inerenti agli effetti dei farmaci antidolorifici assunti dal soggetto e di quelli offerti dalla grafica e dal contenuto della scheda testamentaria — se poteva dedursene anche la più specifica prova della incapacità rilevante ai fini in esame).