(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 106, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario č competente a notificare per mezzo del servizio postale atti del suo ministero a persone residenti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre puō procedere a notifiche nei confronti di soggetti residenti altrove solo se l'atto si riferisce ad un procedimento che sia o possa essere di competenza del giudice al quale il notificante č addetto. Ma la conseguente nullitā per violazione di tale disposizione č sanata dalla costituzione in giudizio della persona cui l'atto č stato notificato.