(massima n. 1)
Il mancato compimento delle formalitā previste, dall'art. 8, secondo e terzo comma, della legge n. 890 del 1982, per la notificazione mediante il servizio postale (nel caso in cui le persone rinvenute presso il destinatario della notifica ed in sua assenza rifiutino di ricevere il plico), non dā luogo ad inesistenza della notifica, che si verifica quando il tentativo sia avvenuto in luogo e con modalitā tali che non sussista alcun collegamento con il destinatario, ma a nullitā sanabile con la rinnovazione o con la costituzione in giudizio del destinatario stesso; tuttavia la sanatoria č ammissibile soltanto a condizione che non si sia verificata "medio tempore" alcuna decadenza, come invece si riscontra in caso di nullitā della notificazione dell'atto di appello, se prima della rinnovazione o della costituzione in giudizio dell'appellato si sia determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.