(massima n. 1)
La mancanza o l'insufficienza dell'indicazione nell'atto di citazione dell'organo o dell'ufficio della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta avente di queste la rappresentanza in giudizio, determina ai sensi dell'art. 145 c.p.c., in relazione all'art. 163 n. 2 dello stesso codice, la nullitą della citazione soltanto se venga a determinarsi una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della persona giuridica medesima e derivi altresģ l'insuperabile dubbio se si sia voluto evocare in giudizio proprio quello e non altro ente.