(massima n. 1)
Al fine della validità della notificazione a una persona giuridica, che sia stata effettuata, come prescritto dall'art. 145, primo comma, c.p.c. (in relazione all'art. 46 c.c.), presso la sede legale o la sede effettiva, l'indagine sulla individuazione del consegnatario dell'atto come soggetto compreso fra quelli all'uopo abilitati dalla citata norma può essere condotta anche in base a presunzioni semplici, specie se connesse alla obiettiva circostanza del rinvenimento di detto consegnatario nella sede sociale. Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notifica sia stata fatta ad una società nella sede sociale, mediante consegna ad una persona che si trovava nei locali della sede stessa è da presumere che detta persona era addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a persona trovata nella sua sede sociale e che abbia accettato l'atto medesimo, ha l'onere di provare che il consegnatario, oltre a non essere suo dipendente, non era neppure persona addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.