(massima n. 1)
Qualora il trasferimento della residenza del destinatario non risulti dai registri anagrafici, la notificazione va effettuata nel luogo risultante da tali registri solo se il notificante versi in buona fede, e non sia cioè a conoscenza dello stato di fatto reale, perché altrimenti detto trasferimento deve ritenersi a lui opponibile, con la conseguenza che la notificazione, per essere valida, deve essere eseguita nella nuova residenza, o, se questa è sconosciuta, nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c. La buona fede del notificante, non può peraltro, essere esclusa nel caso in cui il trasferimento della residenza del destinatario — dedotto dall'attore a fondamento della domanda di decadenza del convenuto dall'assegnazione dell'alloggio popolare locatogli — sia stato nel merito contestato dal convenuto, in quanto tale contestazione (indipendentemente dalla sua fondatezza) esclude la piena e sincera consapevolezza del notificante circa l'avvenuto trasferimento del destinatario della notifica.