(massima n. 1)
In materia di notificazioni, la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall'albo deve essere considerata nulla e non inesistente - e, come tale, sanabile - nell'ipotesi in cui un altro professionista ne continui l'attività, dovendosi in questo caso considerare lo studio dell'avvocato alla stregua di un ufficio e l'elezione di domicilio effettuata con riferimento all'organizzazione in sé; in tal caso, infatti, può ritenersi esistente un collegamento tra il destinatario della notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell'atto è stata consegnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva ritenuto nulla e non inesistente - e, perciò, sanata con effetto retroattivo a seguito della costituzione della parte - la notifica eseguita presso lo studio del procuratore domiciliatario, deceduto nelle more della pronuncia della sentenza di primo grado, poiché l'organizzazione dello studio aveva continuato ad operare anche dopo il decesso, ed il figlio del domiciliatario deceduto, anch'egli avvocato, aveva studio nello stesso luogo del padre).