(massima n. 1)
La notificazione eseguita a norma dell'art. 140 c.p.c. esige, per la sua validità, che dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti il compimento di tutte le formalità prescritte dalla legge per il suo perfezionamento, con la conseguenza che l'omessa menzione nella relata dell'avvenuta affissione dell'avviso del deposito alla porta dell'abitazione del notificando rende nulla la notificazione stessa. Né la nullità può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi l'avvenuta affissione dell'avviso e la mera materiale omissione nella relazione della menzione di tale adempimento, posto che la fede pubblica assiste solo le attività compiute dall'ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute ed i fatti avvenuti in sua presenza, risulti dall'atto da lui redatto con le richieste formalità nel luogo in cui l'atto è formato, mentre non sono assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche, che a lui sono commesse. Ne consegue che il destinatario dell'atto deve proporre querela di falso solo per contestare l'avvenuta affissione risultante dalla relazione di notificazione e di tutti gli atti conseguenti al provvedimento invalidamente notificato, senza che il notificante possa fornire con altri mezzi la prova di circostanze che, per espresso disposto di legge, devono emergere dall'atto pubblico.