(massima n. 1)
La notificazione degli atti in caso di irreperibilitā del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalitā prescritte dall'art. 140 c.p.c., che trattandosi di elementi essenziali dalla fattispecie notificatoria debbono essere tutti osservati. Ne consegue che l'affissione al portone dell'edificio soddisfa il precetto della norma soltanto quando l'edificio si identifichi con l'abitazione del destinatario, ma non quando si tratti del portone di un edificio in condominio nel quale č sita l'abitazione del medesimo, non assolvendo l'affissione al portone comune la funzione che l'art. 140 c.p.c. attribuisce all'affissione alla porta di casa a causa della sua inidoneitā a rendere presumibilmente certa la conoscenza del deposito dell'atto.