(massima n. 1)
Le formalitą previste per la notifica di cui all'art. 140 c.p.c. (deposito della copia nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito ed invio della raccomandata), in quanto organicamente coordinate tra loro, hanno tutte carattere essenziale e, come tali, condizionano al loro integrale adempimento l'efficacia giuridica della notifica stessa; dal compimento di tutti e tre gli atti indicati decorre pertanto il termine, di trenta giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 15, secondo comma, del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 per impugnare, dinanzi al Consiglio nazionale dei geometri, la delibera del Collegio provinciale irrogativa di sanzione disciplinare.