(massima n. 1)
In tema di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., l'impossibilità di consegna dell'atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell'organo notificatore, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata. La nullità della notificazione per omessa attestazione dell'esecuzione degli adempimenti prodromici non può essere sanata da una successiva attestazione dell'ufficiale procedente che confermi di averli eseguiti.