(massima n. 1)
L'art. 140 c.p.c. prescrive, per la validitą della notifica con il rito degli irreperibili, il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, rappresentando questa la sede del comune nei confronti dei terzi, nonchč il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, insuscettibile di estensione a diversi "luoghi". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullitą delle notifiche delle cartelle esattoriali, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante il deposito presso un ufficio decentrato del Comune).