(massima n. 1)
Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in caso di rifiuto della persona abilitata al recapito di ricevere in consegna il piego raccomandato, non č richiesta dall'art. 8, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la menzione sull'avviso di ricevimento del nome e cognome della persona che rifiuta e la sua qualitą, essendo tenuto l'agente postale in tutte le ipotesi di mancata consegna dell'atto esclusivamente al deposito del medesimo presso l'ufficio postale e a notiziarne il destinatario mediante avviso a mezzo raccomandata. L'identificazione del soggetto e l'indicazione della sua qualitą sono, infatti, necessarie soltanto nell'altra ipotesi regolata dall'art. 8, primo comma, riguardante il rifiuto da parte della persona abilitata di firmare l'avviso di ricevimento, pur avendo provveduto alla ricezione del piego.